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Statuto
STATUTO
della
ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI BOSCHIVI FVG
con sede in Tarvisio 

 Art. 1
Tra gli imprenditori boschivi della regione Friuli Venezia Giulia è costituita l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI BOSCHIVI FVG” con sede in Tarvisio, via Cadorna, presso l’attuale stazione ferroviaria. 
Art. 2 - Finalità 
L’Associazione, senza fini di lucro, intende favorire lo sviluppo del settore forestale attraverso la valorizzazione economica, ambientale e sociale del patrimonio rurale di proprietà pubblica e privata.
Art.3 – Scopi sociali 
L’Associazione ha il seguente scopo sociale: 
• favorire l’operatività e lo sviluppo delle imprese associate; 
• tutelare gli interessi degli iscritti nei confronti di Enti, aziende, stampa, opinione pubblica e privati cittadini; 
• rappresentare i propri iscritti presso gli Enti Pubblici e privati che in qualsiasi modo possono influire sull’attività delle imprese associate, anche nominando propri rappresentanti in seno ad organi collegiali costituiti dagli stessi; 
• promuovere l’aggiornamento e la semplificazione della normativa e delle procedure legate agli interventi in ambito forestale e montano; 
• promuovere lo sviluppo e l’aggiornamento degli associati attraverso attività informative e divulgative ed attraverso specifiche attività formative; 
• promuovere qualsiasi iniziativa in grado di favorire lo sviluppo occupazionale, l’aggiornamento professionale e la crescita economica e sociale degli associati; 
• favorire l’adozione di sistemi di certificazione aziendale da parte degli associati; 
Art. 4 – Organismi superiori 
L’Associazione può aderire ad altre organizzazioni di livello superiore qualora ciò comporti una maggiore tutela della categoria ed il perseguimento degli scopi di cui all’articolo precedente. 

SOCI – AMMISSIONE E RECESSO – DIRITTI ED OBBLIGHI 
Art. 5 - Soci 
Il numero degli associati è illimitato. Possono far parte dell’Associazione le ditte che esercitano, in modo prevalente, attività di utilizzazione boschiva e di manutenzione ambientale. L’ingresso di ditte che esercitano prevalente attività di segheria e che fanno anche, in modo diretto, attività di utilizzazione boschiva, verrà di volta in volta valutato dal Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione potrà altresì nominare soci onorari, benemeriti o sostenitori, che potranno partecipare ai lavori dell’Associazione, pur non avendo diritto di voto. 
Art. 6 – Domanda di ammissione 
Chiunque aspiri a diventare socio deve presentare all’Associazione domanda scritta, che dovrà contenere: 
a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale e dell'attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente; 
b. l'impegno di versare la quota sociale con le modalità indicate dall'organo che ne ha deliberato l'ammissione; 
c. la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. 
d. ogni altra notizia richiesta dal consiglio direttivo attinente all'instaurando rapporto. 
Se trattasi di persona giuridica, oltre a quanto richiesto nei precedenti punti, la domanda di ammissione dovrà contenere:
a. la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale; 
b. copia della delibera dell'organo competente in merito all'adesione all’Associazione; 
c. copia dell'atto costitutivo e dello statuto; 
d. l'indicazione della persona delegata a rappresentare il richiedente in tutte le istanze. 
Art. 7 - Ammissione 
Il consiglio direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa dandone comunicazione immediata all'interessato. Per l'ammissione di soci è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti al Consiglio Direttivo. La delibera di ammissione diventerà operativa e il nuovo socio verrà annotato nell’elenco degli associati dopo il versamento della quota associativa. La decisione del Consiglio Direttivo è insindacabile, salvo che nel frattempo non siano modificati i motivi che avevano causato il rigetto della domanda iniziale. 
Art. 8 – Rinnovo iscrizione e disdetta 
L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo che il socio non faccia pervenire regolare disdetta entro il 31 ottobre dell’anno in corso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Il tacito rinnovo comporta il versamento della quota associativa per l’anno entrante. 
Art. 9 - Recesso 
Il socio può richiedere in qualsiasi momento di recedere dall’Associazione, anche senza evidenziare le motivazioni. Il recesso viene deliberato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La delibera di recesso diventerà operativa e il nuovo socio verrà cancellato dall’elenco degli associati. Il recesso non esonera il socio dal pagamento della quota associativa per l’anno in cui viene presentata la richiesta. 
Art. 10 – Perdita qualifica di socio 
La qualità di socio si perde mediante esclusione per: 
a. comportamenti scorretti nei confronti dell’Associazione; 
b. inosservanza del presente statuto; 
c. indegnità morale; 
d. per gravi mancanze ai doveri di solidarietà nei confronti degli associati e verso gli organi sociali dell’Associazione. L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La delibera di esclusione diventerà immediatamente operativa e il nuovo socio verrà cancellato dall’elenco degli associati. L’esclusione non esonera il socio dal pagamento della quota associativa per l’anno in corso. 
Art. 11 – Deontologia interna 
I soci, oltre all’osservanza del presente statuto e di eventuali regolamenti interni ed al regolare versamento della quota associativa, sono tenuti al reciproco rispetto, evitando ogni azione scorretta nei confronti dei loro colleghi e dei propri clienti, e sono tenuti al rispetto democratico ed all’osservanza delle decisioni assunte dagli Organi Sociali. I singoli soci non possono assumere iniziative in contrasto con gli indirizzi deliberati dagli Organi Sociali o che comunque contrastino con gli interessi e le finalità dell’Associazione. 
Art. 12 – Quote associative 
Le quote associative sono costituite da: 
a. una quota di iscrizione all’atto della presentazione della domanda 
b. un contributo associativo annuo 
c. eventuali quote integrative deliberate dal consiglio direttivo e ratificate dall’Assemblea dei soci. 
L’importo delle quote e del contributo associativo viene deliberato dal Consiglio Direttivo, che può autorizzare anche quote differenziate per i singoli soci. 
Le quote sociali ed il contributo associativo devono essere pagati entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 13 – Anno sociale 
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. 
Art. 14 – Bilancio 
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio ovvero il rendiconto dell'Associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea, e verrà presentato per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro i sei mesi successivi. 
Art. 15 – Patrimonio 
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte di fondi. 

ORGANI SOCIALI 

Art. 16 – Organi sociali
Gli organi sociali sono: l’Assemblea dei soci il Consiglio Direttivo (C.D.) il Presidente il Collegio dei Revisori contabili
Art. 17 – Assemblea dei soci 
L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato dell’Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. 
Su convocazione del Consiglio Direttivo l’Assemblea dei soci si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l’anno, entro il primo semestre. Essa: 
1) approva il rendiconto economico e l’eventuale programma preventivo; 
2) determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e provvede alle relative nomine; 
3) determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale; 
4) nomina i componenti il collegio dei revisori, elegge tra questi il presidente e fissa i compensi; 
5) approva gli eventuali regolamenti interni; 
6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei revisori; 
7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori. 
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:
 - in prima convocazione quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; 
 - in seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. 
Per le votazioni si procederà con voto palese. 
L’Assemblea dei soci si riunisce, in via straordinaria, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, oppure su richiesta della maggioranza dei soci. 
La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, fax mail o telegramma. 
Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto. 
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro degli associati. 
I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare non più di altri tre soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della assemblea e conservate tra gli atti sociali. 
L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal vice-presidente del Consiglio Direttivo o da persona designata dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario scegliendolo anche fra i non soci. 
Art. 18 – Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo si compone da n. 3 a n. 11 consiglieri eletti dall'assemblea dei soci e scelti tra i soci. 
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili. 
Spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale. Spetta al consiglio determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore dell’Associazione. 
Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice-presidente. 
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, telegramma o fax da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti anche telefonicamente, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Il Consiglio Direttivo nomina un segretario scegliendolo anche fra i non soci. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi. A parità di voti prevale il voto del presidente. 
Il Consiglio Direttivo è investito del più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo: 
a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci; 
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci; 
c) redigere il rendiconto economico ed eventualmente i preventivi; 
d) compilare i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci; 
e) deliberare circa l’ammissione di nuovi soci, il recesso e l’esclusione dei soci; 
f) stabilire l’importo delle quote associative di cui all’art. 12 per ciascun socio; 
g) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; 
h) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui l’Associazione aderisce, nonché a favore dei soci; 
i) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio Direttivo; 
l) assumere, nominare e licenziare il personale dell’Associazione in tutte le categorie fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del consiglio di amministrazione, definendone i limiti e i controlli; 
m) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci; 
n) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea dei soci; 
o) deliberare l’istituzione di Sezioni Locali, redigendo il regolamento di funzionamento. Qualora venga a mancare un consigliere, il consiglio direttivo provvede a sostituirlo mediante cooptazione, e porta la sua nomina in ratifica alla prima assemblea. 
Art. 19 – Presidente 
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma sociale e rimane in carica fino alla cessazione del mandato del Consiglio Direttivo. 
Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare i propri poteri, eccetto quelli non delegabili per legge, in tutto o in parte, al vice-presidente o a un membro del consiglio, nonché con speciale procura, ad altri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente. 
Art. 20 – Revisori dei conti 
I revisori dei conti vengono nominati in numero di tre dall’assemblea dei soci e durano in carica tre anni. I revisori dei conti possono essere scelti anche tra i non soci. I revisori dei conti controllano l’amministrazione dell’Associazione, vigilano sull’osservanza dello statuto ed accertano la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. I revisori dei conti nominano al loro interno il Presidente, che provvede alla convocazione dell’organo fissando luogo, ora e giorno con avviso spedito almeno otto giorni prima. I revisori dei conti partecipano a tutte le riunioni degli organi sociali. 
Art. 21 – Sezioni locali 
Il Consiglio Direttivo può istituire Sezioni locali al fine di favorire la partecipazione all’attività dell’Associazione. Le Sezioni locali non hanno autonomia gestionale ne organi separati e le loro entrate ed uscite sono integrate nel conto economico generale dell'Associazione. La gestione di queste entità può essere affidata ad un Fiduciario che viene nominato dal Consiglio Direttivo e a questo risponde per il suo operato. Il funzionamento delle Sezioni locali sarà regolamentato da uno specifico Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, e approvato dall’Assemblea dei soci. Ciascuna Sezione locale ha diritto ad eleggere un proprio membro all'interno del Consiglio Direttivo. 
Art. 22 - Direttore
Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo e scelto fra persone di provata esperienza nel settore forestale. Il Direttore è una figura esecutiva che dirige le attività dell’ufficio e della sede legale coordinando le stesse con le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Direttore coadiuva in tutte le azioni e le attività il Presidente sotto le direttive del Presidente stesso. Egli su indicazione del Presidente si attiva per promuovere il raggiungimento degli obiettivi prefissati dallo scopo sociale e per attuare le azioni deliberate dal Consiglio Direttivo. Il Direttore è responsabile dell’immagine dell’Associazione ed attua, in accordo con il Presidente, tutte le misure per difendere e promuovere l’immagine della stessa nei confronti di Enti, ditte, privati cittadini ed opinione pubblica. Il Direttore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci e dirige l’attività di tutti gli altri soggetti nominati dal Consiglio Direttivo.
Art. 23 - Tesoriere 
Il Tesoriere è scelto fra persone di provata esperienza in campo contabile. Egli, in stretto contatto con l’ufficio e con la sede legale, su indicazione del Direttore, provvede all’amministrazione delle entrate e delle spese e del patrimonio sociale in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. 
Egli firma in uno con il Presidente o, in sua assenza, con il Direttore qualora delegato dal Presidente, gli ordinativi di incasso e di pagamento e prepara annualmente il conto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo.
Art. 24 - Controversie 
Aderendo all'Associazione i Soci rinunciano inderogabilmente a ricorrere alle vie legali e alla Magistratura per derimere controversie che dovessero insorgere tra loro, tra loro e l'Associazione, tra loro e il C.D. per motivi inerenti l'attivita' dell'Associazione. Il giudizio su eventuali controversie e' demandato in via esclusiva ad un collegio di tre persone, scelte tra i soci, di cui due scelte dalle parti in causa e la terza, con funzione di presidente, scelta dai due componenti nominati. Il giudizio di questo collegio e' inappellabile, definitivo ed immediatamente esecutivo; sarà svolto senza formalità di rito.
Art. 25 - Scioglimento 
L’Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci iscritti nell’elenco degli associati. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà un collegio di tre liquidatori e delibererà sulla destinazione da dare alle attività nette patrimoniali, tenuto conto che il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 
Art. 26 - Modifiche 
Le modifiche al presente statuto vengono deliberate dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. 
Enrico Piccinini - notaio


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