Riportiamo qui di seguito il testo riguardante la proroga:
Art. 2 Norme in materia di risorse agricole e forestali, di risorse ittiche, di attività venatoria e di raccolta funghi
6.
Al fine di garantire la continuità dell'attività delle imprese
forestali per l'esercizio delle operazioni di taglio, allestimento ed
esbosco del legname, nonché l'organizzazione del lavoro nell'ambito
delle utilizzazioni forestali, nelle more di una riforma organica della
regolamentazione di settore, è prorogata di sei mesi la validità dei
patentini forestali e dei certificati di idoneità forestale di cui al
capo IV del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione
28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'
articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9(Norme in materia di risorse forestali)), rilasciati nell'anno 2013 e in scadenza nell'anno 2018.
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