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Modifiche regolamento forestale
Gli articoli modificati in maniera più significativa sono:
  • art.38 - Imprese forestali
    1. l'utilizzazione boschiva sopra i 15 mc in fustaia e i 1000 mq su ceduo necessita di dichiarazione forestale
    2. Al di sopra  dei 50 mc l'utilizzazione andrà afffidata a ditte iscritte all'elenco regionale
    3. possibilità da parte dell'impresa aggiudicataria di un lotto di proprietà pubblica di affidare parte della lavorazione ad un'altra impresa al di sotto del 50% del valore complessivo del contratto e solo per una fase specialistica del lotto (es. uso harvester o esbosco aereo)
  • art.39 - Elenco regionale delle imprese forestali
  1. l'Albo cambia nome e vengono dettagliati maggiormenti i requisiti per l'accesso
  2. Prende il posto del certificato di idoneità forestale, come questo però  ha durata quinquennale e se viene meno uno dei requisiti l'impresa viene cancellata dall'elenco
  • art.40 - Patentino per operatore forestale
  1. uno dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco regionale, validità quinquennale
  2. il rinnovo avviene con presentazione dell'attestato di partecipazione ad almeno due corsi di aggiornamento frequentati nel quinquennio di validità
  • art.42 - Viabilità forestale e vie aeree di esbosco
  1. Vengono definite in maniera semplice e chiara le caratteristiche della viabilità forestale e la differenza tra strade, piste, varchi, oltre alle vie aeree di esbosco.
Qui il testo della prima delibera, n.786 del 21.03.2018
Qui il testo con le correzioni della delibera 994 el 24 aprile 2018



 
 
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